Categoria: Capo III – La fase della dichiarazione di pubblica utilità
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Art. 14 — Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
1. L’autorità che emana uno degli atti previsti dall’articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale.2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti…
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Art. 15 — Disposizioni sulla redazione del progetto
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad…
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Art. 16 — Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. A tale fine, egli deposita pressa l’ufficio per le espropriazioni il progetto dell’opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria,…
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Art. 17 — L’approvazione del progetto definitivo
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio.2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l’atto che ha…
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Art. 18 — Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche.
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Art. 19 — L’approvazione del progetto
1. Quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.2. L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.3.…
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Art. 12 — Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta: a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero…
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Art. 13 — Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all’esproprio.2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere stabilito…