Categoria: Titolo IV – Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro
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Art. 292
Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1 luglio 1940 al 31 dicembre 1944, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma dell’art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si applicano le disposizioni del presente decreto concernenti la rendita di inabilità…
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Art. 293
Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio 1963, n. 15, [nonché la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.]Le rendite di infortuni di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555,…
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Art. 294
Alle rendite in vigore al 1 luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all’art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti dell’art. 17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II, III, IV e V dell’allegato B della…
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Art. 295
Le disposizioni di carattere transitorio contenute nelle leggi relative alla materia riunita nel presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 413, restano in vigore nei limiti della loro originaria efficacia per i casi in esse previsti.
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Art. 296
Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 luglio 1965.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.