Categoria: Capo V – Organizzazione tecnica e finanziaria dell’assicurazione

  • Art. 266

    I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il limite massimo per ettaro previsto dall’art. 257.Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi, commisurati all’imposta a norma del comma secondo dell’articolo precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.

  • Art. 282

    Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto dall’art. 257, per ottenere l’esonero dal contributo debbono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti dai quali risulta che essi non sono soggetti al contributo stesso.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono le condizioni…

  • Art. 267

    I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto fra il fabbisogno e l’ammontare dell’imposta principale sui terreni dovuta all’erario, fermo restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe per estensione e coltura.

  • Art. 283

    Per la riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle prescritte scadenze, se il contribuente è debitore verso lo stesso esattore anche dell’imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta erariale, l’esattore non può promuovere una separata procedura per la quota del contributo di assicurazione.Quando, per l’infruttuosità degli atti esecutivi, venga riconosciuta dall’Amministrazione…

  • Art. 268

    I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l’imposta terreni, sono determinati: a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle colture, se i predetti lavori sono…

  • Art. 284

    Il rimborso fatto all’esattore per causa d’inesigibilità non toglie all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote rimborsate.

  • Art. 269

    Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva il fabbisogno dei contributi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, le Province, i Comuni, le persone cui fa carico, a norma dell’art. 287, la spesa dell’assicurazione e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro…

  • Art. 285

    Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio l’esattore rende all’Istituto assicuratore il conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme versate, delle quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire agli eventuali conguagli.

  • Art. 270

    La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti quote addizionali all’imposta terreni, è affidata, con l’obbligo del non riscosso come riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con le stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle imposte dirette e dai capitoli normali per l’esercizio delle esattorie, salvo…

  • Art. 271

    La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le riscossioni dei contributi sono effettuate dall’Istituto assicuratore distintamente per ciascun esercizio e per ogni Comune.In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi nei ruoli dello stesso anno per l’imposta sui terreni.A tal uopo l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul…

  • Art. 256

    L’assicurazione secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

  • Art. 272

    Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati all’intendente di finanza, il quale, li rende esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali raccomandati, perché vengano pubblicati e consegnati all’esattore.La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte sui terreni.La ricevuta dell’esattore deve essere trasmessa, entro…

  • Art. 257

    Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali dell’imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.I contributi sono determinati in ragione dell’estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano…

  • Art. 273

    L’avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle che gli esattori trasmettono ai singoli contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire che l’avviso e le cartelle riguardanti l’imposta erariale sui terreni indichino anche i ruoli e le…

  • Art. 258

    I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.I ricorsi riguardanti I contributi assegnati a singole aziende, in applicazione delle tariffe debitamente approvate, sono decisi dall’intendente di finanza.

  • Art. 274

    Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze può anche essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione dell’imposta erariale sui terreni.

  • Art. 259

    Il cinque per cento del contributo annuale deve essere accantonato per la costituzione di un fondo di riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto un ammontare pari alla metà di un fabbisogno annuo.Le assegnazioni predette, ad…

  • Art. 275

    I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la voce di tariffa applicata e gli altri elementi in base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di contributo.Per l’applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le proprietà agricole e forestali sono considerate per l’estensione, distribuita fra le prevalenti colture, risultante dalla partita catastale di ciascun…

  • Art. 260

    I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del precedente articolo, sono depositati o custoditi presso istituti pubblici di credito.La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui ipotecari ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso un istituto di credito di notoria solidità.

  • Art. 276

    I contributi di assicurazione sono esigibili in rate bimestrali alle stesse scadenze stabilite per l’imposta sui terreni.Il versamento all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte dell’esattore deve essere effettuato, senza possibilità di invocare il caso fortuito o la forza maggiore e con l’obbligo del non riscosso come riscosso, entro quindici giorni…

  • Art. 261

    Ai maggiori oneri, che derivano dall’applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, viene provveduto mediante anticipo da parte dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle somme occorrenti da recuperarsi in sede di determinazione…

  • Art. 277

    Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell’avviso di mora ovvero dalla notificazione del ruolo, coloro che vi sono iscritti possono reclamare all’intendente di finanza competente per Provincia per chiedere la revisione o correzione della rispettiva quota di contributo.È ammesso il reclamo per i ruoli formati in base…

  • Art. 262

    Il fabbisogno di ogni esercizio è determinato su base nazionale, tenendo conto del probabile ammontare delle indennità e delle rendite dovute per infortuni e per malattie professionali, delle spese per l’assistenza sanitaria, delle spese di gestione compreso l’ammortamento degli impianti, delle altre spese che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è tenuto…

  • Art. 278

    Prima di decidere sui reclami che non riguardano semplici errori materiali, ma che investono la liquidazione del contributo per ragioni di merito, l’intendente di finanza deve darne comunicazione all’Istituto assicuratore per le sue deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei registri catastali.Quando…

  • Art. 263

    Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia superiore al dieci per cento dell’onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede, con proprio decreto, su richiesta dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad apportare un congruo aumento nell’ammontare del contribuito assicurativo, sia…

  • Art. 279

    Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte, l’intendente di finanza determina nella sua decisione lo ammontare del contributo effettivamente dovuto e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma inscritta nel ruolo.

  • Art. 264

    I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in ragione: a) dell’estensione delle singole proprietà agricole o forestali e delle loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di regola, in un numero di voci non superiore a cinque; b) dell’imposta…

  • Art. 280

    La decisione dell’intendente di finanza è trasmessa in originale al reclamante per mezzo del sindaco del Comune di residenza.Inoltre, se la decisione contiene l’ordine di sgravio o rimborso, l’intendente ne avverte anche l’esattore e l’Istituto assicuratore, indicando l’ammontare dello sgravio o rimborso decretato. La decisione dell’intendente costituisce provvedimento definitivo.

  • Art. 265

    I saggi di contributo delle tariffe per estensione e coltura sono determinati, in base al fabbisogno ed alla estensione complessiva dei terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente, della mano di opera media necessaria alle lavorazioni di un ettaro di terreno e, eventualmente, del rischio d’infortunio.Per le proprietà agricole o forestali di limitata…

  • Art. 281

    Il contribuente deve consegnare all’esattore l’originale decisione dell’intendente di finanza per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l’esattore, in calce alla decisione stessa, appone la dichiarazione di aver computato la somma sgravata dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o fa apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto.In occasione del versamento della successiva rata…