Categoria: Capo IV – Disposizioni speciali per le malattie professionali

  • Art. 249

    Per l’assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura valgono le disposizioni del presente titolo, nonché quelle del titolo primo, in quanto applicabili e non in contrasto, salvo quanto diversamente disposto dalle norme che seguono.

  • Art. 250

    La denuncia al medico da parte dell’ammalato s’intende avvenuta con la richiesta di visita medica a domicilio ovvero con la diretta presentazione dell’ammalato all’ambulatorio.Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per più di quindici giorni da quello dell’astensione al lavoro a causa della malattia medesima, perde il diritto all’indennizzo per il…

  • Art. 251

    Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all’istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità previste dall’art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilità che importi l’astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.I…

  • Art. 252

    Quando per l’incertezza dei sintomi o per la difficoltà, della diagnosi la malattia sia stata denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni è interrotta fino a quando nomi sia stata esaurita la procedura amministrativa presso l’ente adito.

  • Art. 253

    La malattia dà luogo a rendita quando comporti una inabilità permanante di grado superiore al venti per cento.Quando la morte in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga dopo la costituzione della rendita di inabilità permanente, i superstiti del lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui al l’art. 231, debbono proporre domanda, a pena di…

  • Art. 254

    Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l’assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, [sempre che l’invalidità o la morte si verifichino entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella allegato n. 5.]

  • Art. 255

    L’istituto assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento conferitegli, sia in via generale, sia in via particolare, ha, per i casi di anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche effettuate in base alle norme sull’igiene e la profilassi della stessa.