Categoria: Capo III – Prestazioni

  • Art. 220

    Ai titolari di rendita per inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di grado non inferiore al cinquanta per cento e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per…

  • Art. 236

    Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l’istituto assicuratore è tenuto ad erogare Le medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro nell’industria secondo le disposizioni contenute negli articoli 80 e seguenti.

  • Art. 221

    Il riscatto di capitale della renditadi cuiall’articolo precedente è condizinato alla dimostrazione da parte del titolare del possesso de requisiti personali e familiari di legge e dell’utilità dell’investimento per gli scopi contemplati dall’articolo stesso.Nell’investimento in beni terrieri s’intendono compresi, oltre l’acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti…

  • Art. 237

    Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, agli obblighi stabiliti dagli articoli 97 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

  • Art. 222

    La domanda per ottenere il riscatto di cui all’art. 220 deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste.L’Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti gli altri elementi e documenti che ritenga necessari, anche…

  • Art. 238

    Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza un’inabilità che importi l’astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni. Detto certificato, salvo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, vale…

  • Art. 223

    Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui all’art. 220 è calcolato in base alle tabelle approvale con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento alla data…

  • Art. 239

    Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un’inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico è obbligato a trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. Questa, non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all’Ispettorato del…

  • Art. 224

    Il riscatto dell’intera rendita liquidata ai sensi dell’art. 220 può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate sia no suscettibili di modificazioni, la rendita può essere riscattata in misura non superiore alla metà.L’eventuale differenza dovuta in rapporto all’entità dei postumi accertati nell’ultimo giudizio di…

  • Art. 240

    Per gli infortuni seguiti da morte copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura della direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro, rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  • Art. 225

    Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai sensi dell’art. 220 sia colpito da un nuovo infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di inabilità permanente ai sensi del presente titolo, l’importo della nuova rendita complessivamente dovuta, da liquidarsi a norma dell’art. 82, è decurtato dell’importo corrispondente alla rendita già riscattata.Qualora l’infortunato venga a…

  • Art. 241

    L’infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto alla azienda.

  • Art. 226

    A garanzia dell’utilizzazione del capitale riscattato ai sensi dell’art. 220, per i fini stabiliti dalla legge, l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 6 autorizzato: a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi deve essere stabilito che non possono essere Alienati o ipotecati, sotto pena…

  • Art. 242

    Nel caso in cui l’infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello dell’infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell’infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità; quella della prima visita medica.Qualora l’inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella…

  • Art. 227

    Sulle domande di riscatto previste all’art. 222, decide il Comitato esecutivo dell’Istituto assicuratore il quale, sentito il Comitato tecnico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve pronunciari entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

  • Art. 243

    Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, sono tenute agli obblighi stabiliti dagli articoli 94 e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.

  • Art. 212

    Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell’industria.

  • Art. 228

    Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all’articolo precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso da Ministero dal lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

  • Art. 244

    L’esercente l’azienda ha l’obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto dell’infortunato al luogo nel quale questi può ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al luogo in cui l’infortunato si trova, se intrasportabile.

  • Art. 213

    L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell’inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell’articolo 205, nella misura del sessanta…

  • Art. 229

    L’infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui all’art. 220, sia totale, sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche chirurgiche e proteiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi dal lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle Vigenti disposizioni…

  • Art. 245

    Il medico curante deve inviare all’Istituto assicuratore pronta comunicazione delle deviazioni del decorso presunto per anticipazione o ritardo della guarigione, per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare, altresì, il certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale è compilato e messo a disposizione di tutti…

  • Art. 214

    Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l’attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, s’intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.Valgono, altresì, per la valutazione delle inabilità i criteri specificati nell’art. 78.

  • Art. 230

    Alla revisione delle rendite di inabilità permanente per infortunio sul lavoro in agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli articoli 83 e 84.

  • Art. 246

    La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati di continuazione e termine della malattia è a carico dell’Istituto assicuratore, il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per…

  • Art. 215

    Per i casi di inabilità permanente derivante, da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al quindici per cento, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, una rendita di inabilità, sulla base della retribuzione annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di età…

  • Art. 231

    Le indennità per i casi di morte derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell’art. 215 ed in conformità delle disposizioni del titolo primo.A decorrere dal 1 luglio 1965 le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data, sono ragguagliate al…

  • Art. 247

    L’Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l’infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore, l’accertamento d’urgenza con procedimento e con e norme stabilite dagli articoli 692 e seguenti del Codice di procedura civile e 231 del Codice di…

  • Art. 216

    Le indennità liquidate agli infortunati di età non superiore a sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista per i lavoratori di età superiore a sedici anni.

  • Art. 232

    In ogni caso di morte, ad istanza dell’Istituto assicuratore o degli aventi diritto dell’infortunato, il Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell’infortunato, dispone che sia praticata l’autopsia; le parti interessate possono delegare un medico per assistervi.La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall’Istituto assicuratore, il Pretore, nel darne comunicazione…

  • Art. 248

    Può essere rilasciata procura ad esigere l’indennità al coniuge, ad un parente o affine o ad una delle persone, cui sia comune il diritto ad esigerla.Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta può essere rilasciata a persone diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura deve essere vistata dal sindaco.

  • Art. 217

    Le rendite sono integrate in conformità alle disposizioni dell’art. 77.

  • Art. 233

    Oltre alla rendita di cui all’articolo 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell’articolo 85.

  • Art. 218

    Nei casi di invalidità permanente, assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3 e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella, nei quali sia indispensabile un’assistenza personale continuativa, la rendita è integrata…

  • Art. 234

    Le rendite per inabilità permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1 luglio 1983, in base alle variazioni dell’indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell’agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto centrale di statistica.A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di…

  • Art. 219

    Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in forma definita non superiore al venti per cento è data facoltà di richiedere all’Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari…

  • Art. 235

    Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell’articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889,…