Categoria: Titolo I – Testo unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro
-
Art. 5
Si considerano compresi nell’assicurazione agli effetti del n. 1) dell’art. 4, coloro che, prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.
-
Art. 6
Le persone indicate nell’ultimo comma dell’art. 4 hanno diritto alle prestazioni stabilite nell’art. 66 anche se l’infortunio avviene durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località…
-
Art. 1
È obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori,…
-
Art. 2
L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa. Non…