Categoria: Capo VIII – Disposizioni speciali per la silicosi e l’asbestosi
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Art. 153
I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all’incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai…
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Art. 169
L’Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario può disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all’articolo precedente siano eseguite da medici da esso designati, per tutti i lavoratori esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.
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Art. 154
I criteri per la determinazione del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
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Art. 170
La facoltà di prendere visione dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l’Istituto assicuratore dall’art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti disposti a norma del presente capo.
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Art. 155
Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 10 e 11, la responsabilità civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l’asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all’art. 173.
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Art. 171
Il Ministro per il lavoro le la previdenza sociale, sentito l’Ispettorato medico centrale, ha facoltà di emanare speciali norme di carattere tecnico per l’esecuzione delle visite mediche di cui al presente capo anche allo scopo di rendere, quanto più possibile, uniforme il metodo di rilevazione dati obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti radiologici.
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Art. 140
Nell’assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall’articolo 3 del presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell’esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall’articolo 1.La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il…
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Art. 156
I datori di lavoro sono tenuti, nell’effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sensi dell’art. 20, a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della silicosi e dell’asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.
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Art. 172
Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli articoli 157 e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.
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Art. 141
Per la silicosi e l’asbestosi, ferma l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nel presente capo.
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Art. 157
I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all’art. 140, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò autorizzati,…
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Art. 173
Le disposizioni particolari, concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e, collettive, e i termini della loro attuazione a seconda della natura, e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte da regolamenti speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza…
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Art. 142 [ABROGATO]
[Agli effetti del presente capo per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema e ripercussione sull’apparato circolatorio ed all’esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi,…
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Art. 158
Alla visita medica prescritta dal primo comma dello articolo precedente debbono essere sottoposti anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta allo obbligo assicurativo contro la silicosi e l’asbestosi.Il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a…
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Art. 174
Agli effetti dell’art. 155, in attesa dell’emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all’articolo precedente, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l’igiene del lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
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Art. 143 [ABROGATO]
[Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all’articolo precedente ed alla tabella allegato n. 8, s’intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo.Ai fini dell’applicazione delle norme di legge e della tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi, le rocce,…
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Art. 159
La richiesta delle visite mediche di cui all’art. 157 è fatta dal datore di lavoro al medico di fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell’art. 161, allegando alla richiesta, stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo possesso.
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Art. 175
Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui allo art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall’articolo 157, o che adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l’arresto da…
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Art. 144
Nell’assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall’articolo 3 del presente decreto è compresa l’asbestosi, contratta nell’esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti dall’articolo 1.La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro…
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Art. 160
La visita medica di cui all’art. 157, comprende, oltre l’esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l’intero ambito polmonare.L’Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l’esame schermografico, purché lo schermogramma non abbia formato inferiore a millimetri settanta per settanta.Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta lo accertamento di cui al…
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Art. 176
Salvo quanto disposto dall’articolo precedente e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo è punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l’importo complessivo dell’ammenda non può in ogni caso superare le lire…
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Art. 145
Le prestazioni assicurative sono dovute: a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi – con le loro conseguenze dirette – da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento; b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell’apparato…
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Art. 161
Gli enti che intendono ottenere l’autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al presente capo debbono essere autorizzati dall’Ispettorato del lavoro competente, il quale, previo accertamento dell’addeguata, organizzazione ed attrezzatura dell’ente stesso, decide di concerto con il medico provinciale.Gli enti che, oltre l’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, intendano operare in tutto il…
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Art. 177
Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di cui all’art. 197, cui debbono affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e del presente capo affinché il Ministero…
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Art. 146
La misura della rendita di inabilità permanente da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell’istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell’attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di…
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Art. 162
I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell’articolo 160 sono riportati dal medico sul di una scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9.Sulla base di detti rilievi, il medico redige l’attestazione di cui all’art. 157, conforme al modello B, allegato n. 10.Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi…
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Art. 147
Ferme le altre disposizioni dell’art. 116, la, retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale…
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Art. 163
Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi, anche se iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente, anche una seconda copia dell’attestazione, da inviare all’Ispettorato del lavoro entro cinque giorni dal ricevimento.
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Art. 148
Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell’Istituto assicuratore e così pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all’Istituto nazionale della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni stabilite dalla legge…
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Art. 164
Su istanza del lavoratore, che intende richiedere lo accertamento collegiale di cui al quinto comma dello art. 157, il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento dell’istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell’art. 162.
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Art. 149
Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’articolo 148, le contestazioni tra l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e lo Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.Nelle more…
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Art. 165
Il lavoratore, che richiede l’accertamento collegiale di cui al quinto comma dell’art. 157, deve indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel collegio.L’ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla costituzione del collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve designare il proprio rappresentante sanitario nel…
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Art. 150
Quando l’assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha, contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità, permanente di qualunque grado, purché non superiore all’ottanta per cento e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con menomazione dell’integrità psicofisica…
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Art. 166
Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni all’Ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle parti, restituendo ad esse i documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni del collegio. Nulla scheda di cui al primo comma dell’art. 162.
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Art. 151
Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio di cui all’art. 150, l’assicurato deve inoltrare domanda all’Istituto assicuratore entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui, a seguito dell’esito degli accertamenti, ha abbandonato la lavorazione, precisando se abbia, trovato occupazione in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia…
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Art. 167
I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui al sesto comma dell’art. 157 sono stabiliti nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale per le prestazioni mediche.
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Art. 152
In conformità di quanto previsto all’art. 16, l’istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 8, diffida, il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento.Il ricorso all’ispettorato del lavoro contro la diffida dell’istituto assicuratore e quello al Ministero del…
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Art. 168
Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nell’art. 157, l’Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del Secondo comma dell’art. 157 le visite di controllo disposte dall’Ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L’onere relativo grava sul datore di lavoro.I risultati delle visite di…