Categoria: Capo VII – Disposizioni speciali per le malattie professionali
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Art. 135
La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.[Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l’assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata…
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Art. 136
Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell’inabilità può essere ridotto con l’abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell’esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d’opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado…
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Art. 137
La misura della rendita di inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell’Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento della attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo…
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Art. 138
L’Istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e di igiene del lavoro.
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Art. 139
È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la, previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente…
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Art. 131
Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le disposizioni speciali del presente capo.
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Art. 132
Gli articoli 80 e 81 si applicano anche quando l’inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale.
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Art. 133
La tutela assicurativa contro le malattie professionali non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse.
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Art. 134
Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l’assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, [sempreché l’inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella allegato n. 4.]Le prestazioni sono pure…