Categoria: Capo IX – Assistenza ai grandi invalidi

  • Art. 178

    Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione, qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale e, in…

  • Art. 179

    Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate agli articoli 89 e 178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o di perfezionamento o di…

  • Art. 180

    Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni previste dall’art. 2, secondo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, il beneficio dell’assunzione obbligatoria nelle imprese private, l’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è autorizzata a concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile…

  • Art. 181

    Per i compiti di cui agli articoli 179 e 180 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1938, n. 335, si provvede con un’addizionale in misura pari all’1 per cento su premi e contributi dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti…

  • Art. 182

    L’ Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all’assistenza di cui allo art. 187; a) con i mezzi stanziati in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell’Istituto stesso; b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all’art. 127 nella misura da stabilirsi…

  • Art. 183

    Il Comitato di cui all’art. 178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilità, si applicano le disposizioni dello art. 72.

  • Art. 184

    Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai numeri 1) e 2) dell’art. 127 hanno l’obbligo di denunciare alla gestione per l’assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subito un’inabilità…

  • Art. 185

    Nell’erogazione delle prestazioni viene tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di inabilità, della natura della lesione e, in genere, delle condizioni fisiche attuali dell’invalido, nonché delle condizioni economiche e familiari di esso.

  • Art. 186

    I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni assistenziali da parte della gestione o circa la natura e limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del Comitato di cui al terzo comma dell’art. 178. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  • Art. 187

    Il Comitato di cui al terzo comma dell’art. 178 preposto alla gestione delibera: 1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa; 2) sui ricorsi di cui all’articolo precedente; 3) sulla compilazione di regolamenti interni; 4) su convenzioni da stipulare con limiti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei per l’assistenza;…

  • Art. 188

    Il conto consuntivo della gestione forma parte l’integrante del bilancio dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

  • Art. 189

    Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il personale dell’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.