Categoria: Titolo XIII – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)
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Art. 304 — Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica…
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Art. 305 — Clausola finanziaria
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 11, commi 1 e 2, dall’esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali…
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Art. 306 — Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative…