Categoria: Capo IV – Sanzioni
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Art. 282 — Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5.2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.792,06 a…
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Art. 283 — Sanzioni a carico dei preposti
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.
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Art. 284 — Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 335,05 a 1.340,19 euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3.
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Art. 285 — Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 335,05 a 893,46 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3; b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 111,68 a 446,73 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 1.
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Art. 286 — Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 111,68 a 502,57 euro.