Categoria: Capo IV – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
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Art. 210 bis — Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con…
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Art. 211 — Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti…
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Art. 212 — Deroghe
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità…
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Art. 206 — Campo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori…
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Art. 207 — Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intendono per: a) “campi elettromagnetici”, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz; b) “effetti biofisici diretti”, effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:…
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Art. 208 — Valori limite di esposizione e valori di azione
1. Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.2. Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi…
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Art. 209 — Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere…
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Art. 210 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla…