Categoria: Sezione II – Obblighi del datore di lavoro
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Art. 257 — Informazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare,…
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Art. 258 — Formazione dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze…
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Art. 259 — Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all’articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono…
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Art. 260 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui…
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Art. 261 — Mesoteliomi
1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 244, comma 3.
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Art. 248 — Individuazione della presenza di amianto
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto.2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano…
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Art. 249 — Valutazione del rischio
1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che…
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Art. 250 — Notifica
1. Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione…
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Art. 251 — Misure di prevenzione e protezione
1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure: a) il numero dei lavoratori esposti…
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Art. 252 — Misure igieniche
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all’articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo…
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Art. 253 — Controllo dell’esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo…
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Art. 254 — Valore limite
1. Il valore limite di esposizione per l’amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell’aria superiore al valore limite.2. Quando il valore limite fissato al…
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Art. 255 — Operazioni lavorative particolari
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all’articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare: a) fornisce ai lavoratori un…
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Art. 256 — Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti,…