Categoria: Sezione I – Disposizioni generali

  • Art. 246 — Campo di applicazione

    1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

  • Art. 247 — Definizioni

    l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.