Categoria: Sezione I – Campo di applicazione
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Art. 105 — Attività soggette
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento…
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Art. 106 — Attività escluse
1. Le disposizioni del presente capo , ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale…
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Art. 107 — Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.