Categoria: Titolo VII – Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)
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Art. 71 — Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione di contratti collettivi
1. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi…
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Art. 72 — Abrogazioni di norme
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le seguenti norme: a) articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; b) capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a…
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Art. 73 — Norma di rinvio
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29 del 1993 ovvero del d.lgs n.396 del 1997, del d.lgs n.80 del 1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto,…
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Art. 67 — Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato attraverso l’integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi…
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Art. 68 — Aspettativa per mandato parlamentare
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che…
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Art. 69 — Norme transitorie
1. Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio…
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Art. 70 — Norme finali
1. Restano salve per la regione Valle d’Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale dì posti nel pubblico impiego.2. Restano ferme le…