Categoria: Titolo V – Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)
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Art. 62 — Commissario del Governo
1. Il Commissario del Governo, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli…
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Art. 60 quater — Personale del Nucleo della Concretezza
1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 60 bis e 60 ter, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di cinquantatrè unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, reclutate come segue: a)…
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Art. 60 quinquies — Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60 quater, le disposizioni degli articoli 60 bis e 60 ter si applicano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo…
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Art. 61 — Interventi correttivi del costo del personale
1. Fermo restando il disposto dell’art. 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro dell’economia e delle…
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Art. 58 — Finalità
1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, provvede all’acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.2. [Per le finalità di cui al comma…
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Art. 59 — Rilevazione dei costi [ABROGATO]
[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi. 2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed…
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Art. 60 — Controllo del costo del lavoro
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce le modalità di acquisizione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e…
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Art. 60 bis — Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza
1. Ferme le competenze dell’Ispettorato di cui all’articolo 60, comma 6, e dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui all’articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del…
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Art. 60 ter — Collaborazione tra il prefetto e il Nucleo della Concretezza
1. Il prefetto può segnalare al Nucleo della Concretezza di cui all’articolo 60 bis, comma 1, eventuali irregolarità dell’azione amministrativa degli enti locali e chiederne l’intervento. In tal caso può partecipare ai sopralluoghi e alle visite anche personale della prefettura-ufficio territoriale del Governo richiedente.