Categoria: Capo I – Relazioni con il pubblico
-
Art. 10 — Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
1. L’organismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione…
-
Art. 11 — Ufficio relazioni con il pubblico
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell’ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all’utenza per…
-
Art. 12 — Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di…