Categoria: Capo I – Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni
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Art. 127 — Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all’articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell’ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali…
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Art. 128 — Contributi
1. Per la costruzione, l’ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l’edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all’art. 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura…
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Art. 129 — Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato,…
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Art. 130 — Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all’art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di…
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Art. 131 — Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull’attività relativa alla erogazione dei…
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Art. 132 — Consulta degli esperti e degli operatori sociali
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e…
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Art. 133 — Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all’art. 131 secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.
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Art. 134 — Progetti per l’occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di cui all’art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l’occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l’inserimento lavorativo tanto autonomamente…
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Art. 135 — Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell’AIDS
1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell’AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche…