Categoria: Titolo X – Testo unico stupefacenti
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Art. 113 — Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi: a) le attività di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo…
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Art. 114 — Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell’ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all’art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione…
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Art. 115 — Enti ausiliari
1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall’art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all’art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività…
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Art. 116 — Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, [quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione], la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria…
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Art. 117 — Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi…
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Art. 118 — Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l’organico e le caratteristiche organizzative…
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Art. 119 — Assistenza ai tossicodipendenti italiani all’estero
1. Il Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell’art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all’estero, il soccorso immediato, l’assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del…