Categoria: Capo III – Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati
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Art. 97 — Attività sotto copertura
1. Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.
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Art. 98 — Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro – Collaborazione internazionale [ABROGATO]
[1. L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o disporre che sia ritardata l’esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia…
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Art. 99 — Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello…
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Art. 100 — Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali,…
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Art. 101 — Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle…
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Art. 102 — Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell’interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all’autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la elaborazione…
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Art. 103 — Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica…