Categoria: Capo II – Disposizioni processuali e di esecuzione
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Art. 89 — Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici
1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura…
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Art. 90 — Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l’esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo…
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Art. 91 — Istanza per la sospensione dell’esecuzione
1. [La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l’interessato risiede.]. 2. All’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di…
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Art. 92 — Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l’avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all’atto della scarcerazione e lo stesso…
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Art. 93 — Estinzione del reato. Revoca della sospensione
1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.2. La sospensione dell’esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena…
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Art. 94 — Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l’attività terapeutica sulla base di un programma da…
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Art. 94 bis — Concessione dei benefici ai recidivi [ABROGATO]
[La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e l’affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell’esecuzione della…
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Art. 95 — Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all’acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati…
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Art. 96 — Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall’autorità sanitaria abitualmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l’assistenza necessaria all’interno…
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Art. 87 — Destinazione delle sostanze sequestrate dall’autorità giudiziaria
1. L’autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l’entità ed il tipo di sostanze sequestrate.2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall’autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l’entità, con l’osservanza…
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Art. 88 — Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell’ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all’autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L’autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente,…