Categoria: Titolo VII – Testo unico stupefacenti
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Art. 69 — Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni [ABROGATO]
[1. Gli enti e le imprese che producono, fabbricano o commerciano all’ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all’articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze. 2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma…
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Art. 70 — Precursori di droghe
1. Ai fini del presente articolo si intende per: a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate “sostanze classificate o precursori di droghe”: tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE)…
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Art. 71 — Prescrizioni relative alla vendita [ABROGATO]
[1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell’articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell’articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3.…