Categoria: Capo III – Del transito
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Art. 58 — Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l’operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.2. La domanda deve essere in ogni caso corredata: a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione; b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità…
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Art. 59 — Transito
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.2. La dogana di entrata, ricevuto l’avviso e ritirato il permesso di transito, procede all’inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera…