Categoria: Capo II – Dell’esportazione

  • Art. 56 — Domanda per il permesso di esportazione

    1. Per ottenere il permesso di esportazione l’interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari…

  • Art. 57 — Esportazione

    1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.3. Sulla matrice e sulla figlia della…