Categoria: Capo I – Dell’importazione
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Art. 51 — Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l’interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.
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Art. 52 — Importazione
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l’importazione e, se quest’ultima è interna, anche alla dogana di confine.2. L’eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per…
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Art. 53 — Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell’articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da…
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Art. 54 — Prelevamento dei campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate. 2.…
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Art. 55 — Analisi dei campioni
1. L’analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall’Istituto superiore di sanità a spese dell’importatore.2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all’importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.3. I…