Categoria: Titolo V – Testo unico stupefacenti
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Art. 51 — Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l’interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.
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Art. 52 — Importazione
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo avviso alla dogana presso la quale è effettuata l’importazione e, se quest’ultima è interna, anche alla dogana di confine.2. L’eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per…
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Art. 53 — Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell’articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da…
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Art. 54 — Prelevamento dei campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate. 2.…
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Art. 55 — Analisi dei campioni
1. L’analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall’Istituto superiore di sanità a spese dell’importatore.2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all’importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.3. I…
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Art. 56 — Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l’interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari…
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Art. 57 — Esportazione
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.3. Sulla matrice e sulla figlia della…
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Art. 58 — Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l’operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.2. La domanda deve essere in ogni caso corredata: a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione; b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità…
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Art. 59 — Transito
1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.2. La dogana di entrata, ricevuto l’avviso e ritirato il permesso di transito, procede all’inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera…