Categoria: Titolo IX – Testo unico stupefacenti
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Art. 104 — Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione
1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell’attività educativa e didattica, attraverso l’approfondimentodi specifiche tematiche nell’ambito…
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Art. 105 — Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell’ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia.2. Nell’esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell’ambito distrettuale o interdistrettuale,…
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Art. 106 — Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l’assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all’interno delle scuole secondarie superiori.2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i…
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Art. 107 — Centri di formazione e di informazione [ABROGATO]
[1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia…
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Art. 108 — Azione di prevenzione e accertamenti sanitari [ABROGATO]
[1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l’arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l’autorità militare, che presiede alla visita medica e alle…
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Art. 109 — Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente [ABROGATO]
[1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell’elenco approvato con…
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Art. 110 — Servizio civile [ABROGATO]
[1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all’ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la…
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Art. 111 — Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili [ABROGATO]
[1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell’assistenza a favorire il recupero socio-sanitario dell’interessato.2. I dati statistici relativi all’andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati nell’ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità…
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Art. 112 — Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria [ABROGATO]
[1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l’amministrazione della difesa che provvedono all’assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope]