Categoria: Capo II – Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio
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Art. 46 — Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di…
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Art. 47 — Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni…
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Art. 48 — Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei…