Categoria: Titolo IV – Testo unico stupefacenti
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Art. 48 — Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei…
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Art. 49 — Istituti di ricerca scientifica. Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall’autorità giudiziaria, gli istituti d’istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all’uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca o…
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Art. 38 — Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, è fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta con buono acquisto conforme…
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Art. 39 — Buoni acquisto [ABROGATO]
[1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si…
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Art. 40 — Confezioni per la vendita
1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 14, la sezione della tabella…
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Art. 41 — Modalità di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta: a) personalmente all’intestatario dell’autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell’ente o dell’impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in…
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Art. 42 — Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope…
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Art. 43 — Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura…
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Art. 44 — Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
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Art. 45 — Dispensazione dei medicinali
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 è effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente.2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette…
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Art. 46 — Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di…
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Art. 47 — Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l’acquisto dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, prevista dall’articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni…