Categoria: Capo IV – Del commercio all’ingrosso
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Art. 37 — Autorizzazione al commercio all’ingrosso
1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.2. Il Ministero della sanità accerta l’idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del…