Categoria: Capo III – Dell’impiego

  • Art. 36 — Autorizzazione all’impiego

    1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, purché regolarmente autorizzato all’esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 32, in quanto applicabili. 2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei…