Categoria: Titolo III – Testo unico stupefacenti

  • Art. 36 — Autorizzazione all’impiego

    1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, purché regolarmente autorizzato all’esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 32, in quanto applicabili. 2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei…

  • Art. 37 — Autorizzazione al commercio all’ingrosso

    1. Chiunque intende ottenere l’autorizzazione al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.2. Il Ministero della sanità accerta l’idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del…

  • Art. 26 — Coltivazioni e produzioni vietate

    1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea.…

  • Art. 27 — Autorizzazione alla coltivazione

    1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l’indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che…

  • Art. 28 — Sanzioni

    1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione è subordinata, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro…

  • Art. 29 — Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti

    1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l’osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale…

  • Art. 30 — Eccedenze di produzione

    1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell’anno successivo.3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle…

  • Art. 31 — Quote di fabbricazione

    1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali,…

  • Art. 32 — Autorizzazione alla fabbricazione

    1. Chiunque intenda ottenere l’autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall’oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato…

  • Art. 33 — Idoneità dell’officina ai fini della fabbricazione

    1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.3.…

  • Art. 34 — Controllo sui cicli di lavorazione

    1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la…

  • Art. 35 — Controllo sulle materie prime

    1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla…