Categoria: Titolo II – Testo unico stupefacenti
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Art. 25 — Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti…
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Art. 25 bis — Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all’articolo 17 e delle farmacie
1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall’azienda sanitaria…
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Art. 17 — Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14 deve munirsi dell’autorizzazione del Ministero della sanità.2. Dall’obbligo dell’autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope…
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Art. 18 — Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell’Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.
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Art. 19 — Requisiti soggettivi per l’autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell’articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra…
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Art. 20 — Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell’articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti…
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Art. 21 — Revoca e sospensione dell’autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro…
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Art. 22 — Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell’autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall’articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di…
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Art. 23 — Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell’interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze…
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Art. 24 — Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell’articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è…