Categoria: Titolo I – Testo unico stupefacenti
-
Art. 15 — Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all’articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l’elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione…
-
Art. 16 — Elenco delle imprese autorizzate
1. L’elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all’impiego e al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
Art. 1 — Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza…
-
Art. 2 — Attribuzioni del Ministro della sanità
1. Il Ministro della sanità, nell’ambito delle proprie competenze: a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;…
-
Art. 3 — Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio…
-
Art. 4 — Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre…
-
Art. 5 — Controllo e vigilanza
1. Per l’esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell’Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l’azione è coordinata con…
-
Art. 6 — Modalità della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni,…
-
Art. 7 — Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all’autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei…
-
Art. 8 — Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque: a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall’articolo 6; b) rivela o preannuncia l’ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;…
-
Art. 9 — Attribuzioni del Ministro dell’interno
1. Il Ministro dell’interno, nell’ambito delle proprie competenze: a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d’intesa con il Ministro degli…
-
Art. 10 — Servizio centrale antidroga
1. Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio…
-
Art. 11 — Uffici antidroga all’estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per…
-
Art. 12 — Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento…
-
Art. 13 — Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce…
-
Art. 14 — Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri: a) nella tabella I devono essere indicati: 1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le…