Categoria: Testo unico stupefacenti
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Art. 85 — Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell’art.…
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Art. 99 — Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello…
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Art. 115 — Enti ausiliari
1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall’art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all’art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività…
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Art. 130 — Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all’art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art. 116, beni immobili di loro proprietà con vincolo di…
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Art. 7 — Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all’autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei…
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Art. 23 — Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell’interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze…
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Art. 8 — Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque: a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall’articolo 6; b) rivela o preannuncia l’ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;…
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Art. 24 — Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell’articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è…
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Art. 9 — Attribuzioni del Ministro dell’interno
1. Il Ministro dell’interno, nell’ambito delle proprie competenze: a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d’intesa con il Ministro degli…
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Art. 25 — Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti…
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Art. 10 — Servizio centrale antidroga
1. Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio…
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Art. 25 bis — Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all’articolo 17 e delle farmacie
1. Le sostanze e le composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 17, sono distrutte previa autorizzazione del Ministero della salute.2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata dall’azienda sanitaria…
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Art. 11 — Uffici antidroga all’estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti per…
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Art. 26 — Coltivazioni e produzioni vietate
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione europea.…
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Art. 12 — Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento…
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Art. 27 — Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l’indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che…
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Art. 13 — Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all’articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce…
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Art. 28 — Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, è assoggettato alle sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione è subordinata, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro…
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Art. 14 — Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all’articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri: a) nella tabella I devono essere indicati: 1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le…
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Art. 29 — Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l’osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il Comando generale…
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Art. 15 — Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni
1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorità sanitarie locali, dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all’articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l’elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione…
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Art. 30 — Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell’anno successivo.3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle…
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Art. 16 — Elenco delle imprese autorizzate
1. L’elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all’impiego e al commercio all’ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Art. 31 — Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali,…
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Art. 1 — Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga.2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza…
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Art. 17 — Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14 deve munirsi dell’autorizzazione del Ministero della sanità.2. Dall’obbligo dell’autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l’acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope…
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Art. 32 — Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque intenda ottenere l’autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall’oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato…
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Art. 2 — Attribuzioni del Ministro della sanità
1. Il Ministro della sanità, nell’ambito delle proprie competenze: a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;…
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Art. 18 — Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell’Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.
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Art. 33 — Idoneità dell’officina ai fini della fabbricazione
1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.3.…
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Art. 3 — Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio…
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Art. 19 — Requisiti soggettivi per l’autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell’articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra…
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Art. 34 — Controllo sui cicli di lavorazione
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la…
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Art. 4 — Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità.2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre…
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Art. 20 — Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell’articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti…
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Art. 35 — Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla…
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Art. 5 — Controllo e vigilanza
1. Per l’esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell’Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l’azione è coordinata con…
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Art. 21 — Revoca e sospensione dell’autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro…
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Art. 6 — Modalità della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all’impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni,…
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Art. 22 — Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell’autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall’articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di…