Categoria: Titolo VII – Testo unico IVA
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Art. 88 — Validità di precedenti autorizzazioni
Le autorizzazioni all’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell’imposta generale sull’entrata, restano valide agli effetti delle registrazioni previste dal presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell’autorizzazione devono tenere ugualmente i registri previsti dagli articoli…
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Art. 89 — Revisione dei prezzi per i contratti in corso
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i quali a norma di legge o in virtù di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell’imposta…
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Art. 90 — Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi
Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione: 1) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l’imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell’importazione di cui alla legge…
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Art. 91 — Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata
La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni compete per i prodotti indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a…
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Art. 76 — Istituzione e decorrenza dell’imposta
L’imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.L’imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente…
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Art. 92 — Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai numeri 10) e 11) dell’art. 90, ha effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1° gennaio 1973.Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà al rimborso del prezzo…
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Art. 77 — Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate all’imposta generale sull’entrata
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal committente, deve applicare l’imposta sul valore aggiunto anche sulla parte dell’ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all’imposta…
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Art. 93 — Norme transitorie in materia di imposte di consumo
Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.La liquidazione dell’imposta si effettua: per le parti dell’opera già ultimate, con l’applicazione di un’aliquota fissa per ogni metro…
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Art. 78 — Applicazione graduale dell’imposta per generi alimentari di prima necessità e prodotti tessili
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esenti dall’imposta generale sull’entrata e dall’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l’aliquota dell’imposta sul…
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Art. 79 — Applicazione dell’imposta nel settore edilizio [ABROGATO]
[Per le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate dalle imprese costruttrici, e per le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è…
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Art. 80 — Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi
Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell’art. 9, n. 6) o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi dell’imposta generale…
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Art. 81 — Applicazione dell’imposta nell’anno 1973
I contribuenti che hanno intrapreso l’esercizio della impresa, arte o professione o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’art. 35 in allegato alla prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e…
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Art. 82 — Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa agli investimenti
I contribuenti di cui all’art. 4 del presente decreto, che esercitano attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare dell’imposta generale sull’entrata, dell’imposta prevista nel primo comma dell’art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge…
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Art. 83 — Detrazione dell’imposta generale sull’entrata relativa alle scorte
I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, di cui allo art. 2195, n. 1 del codice civile, o attività agricole di cui all’art. 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l’imposta generale sull’entrata,…
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Art. 84 — Dichiarazione di detrazione
Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l’indicazione dell’ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale.Nella dichiarazione devono essere…
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Art. 85 — Applicazione delle detrazioni
L’ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell’articolo precedente è ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall’importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa.La detrazione non può superare, in…
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Art. 86 — Sanzioni per indebita detrazione
Il contribuente che detrae dall’imposta somme superiori di oltre un decimo a quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da una a due volte la somma indebitamente detratta, salva la applicazione della sanzione prevista nel quarto comma dell’art. 50 se l’indebita detrazione sia dipesa dalla indicazione di dati…
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Art. 87 — Detrazione dell’imposta di fabbricazione sui filati
I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell’art. 4, che esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e manufatti, possono detrarre dall’imposta sul valore aggiunto l’ammontare dell’imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati, tessuti e manufatti…