Categoria: Titolo VI – Testo unico IVA
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Art. 74 ter — Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le…
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Art. 74 quater — Disposizioni per le attività spettacolistiche
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l’esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l’imposta è dovuta all’atto del pagamento del corrispettivo.2.…
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Art. 74 quinquies — Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE
1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta. A tal…
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Art. 74 sexies — Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche
1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per…
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Art. 74 sexies 1 — Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi
1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per…
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Art. 74 septies — Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro
1. In relazione all’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite…
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Art. 74 octies — Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell’imposta
1. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 74 quinquies, comma 9, e 74 sexies e 74 sexies 1, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.2.…
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Art. 75 — Norme applicabili
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898,…
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Art. 71 — Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in quello della Repubblica di San Marino,…
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Art. 72 — Operazioni non imponibili
1. Agli effetti dell’imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8 bis e 9: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via…
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Art. 73 — Modalità e termini speciali
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini: a) per l’emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie ed altre dipendenze di…
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Art. 73 bis — Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti
Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l’obbligo della individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie: 1) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali; 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione,…
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Art. 74 — Disposizioni relative a particolari settori
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l’imposta è dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall’amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall’amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle…
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Art. 74 bis — Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa…