Categoria: Titolo V bis – Testo unico IVA
-
Art. 70 novies — Disposizioni in materia di opzioni e revoche
1. La revoca dell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 70 quater è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all’articolo 70 duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.2. La revoca dell’opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al…
-
Art. 70 decies — Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA
1. L’opzione di cui all’articolo 70 quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all’articolo 70 bis, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi: a)…
-
Art. 70 undecies — Attività di controllo
1. Per le annualità di validità dell’opzione, l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito delle risorse umane, strumentali…
-
Art. 70 duodecies — Disposizioni speciali e di attuazione
1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.2. Se al gruppo IVA partecipano…
-
Art. 70 bis — Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA
1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70 ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato “gruppo IVA”.2. Non possono partecipare a un gruppo IVA: a) le sedi e le stabili…
-
Art. 70 ter — Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo
1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente: a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo; b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente,…
-
Art. 70 quater — Costituzione del gruppo IVA
1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70 ter. In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo…
-
Art. 70 quinquies — Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.2. Le cessioni di beni e le prestazioni di…
-
Art. 70 sexies — Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA
1. L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all’articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio…
-
Art. 70 septies — Adempimenti
1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all’articolo 70 quinquies, comma 4, nei modi ordinari.2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all’articolo 70 ter, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l’opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante…
-
Art. 70 octies — Responsabilità
1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione.2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.