Categoria: Capo XV – Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
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Art. 78 — Riduzione degli oneri di maternita’
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1 luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari…
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Art. 79 — Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato
1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’articolo 78, è dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti…
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Art. 80 — Oneri derivanti dall’assegno di maternita’ di base
1. Per il finanziamento dell’assegno di maternità di cui all’articolo 74 è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l’anno 1999, in lire 125 miliardi per l’anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 2001.2. A tal fine sono trasferite…
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Art. 81 — Oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
1. L’assegno di cui all’articolo 75 è posto a carico dello Stato.
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Art. 82 — Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle lavoratrici autonome
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali.1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì alle…
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Art. 83 — Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all’articolo 22 della legge 3…
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Art. 84 — Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative
1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi anche della tutela relativa alla…