Categoria: Capo XI – Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
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Art. 66 — Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole
1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, dì cui alla…
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Art. 67 — Modalità di erogazione
1. L’indennità di cui all’articolo 66 viene erogata dall’INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978,…
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Art. 68 — Misura dell’indennità
1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, una indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall’articolo 14, comma 7, del…
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Art. 69 — Congedo parentale
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente Capo, genitori di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e iltrattamento previdenziale di cui all’articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno…