Categoria: Capo VIII – Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
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Art. 53 — Lavoro notturno
1. vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente…