Categoria: Capo VI – Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
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Art. 45 — Adozioni e affidamenti
1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in…
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Art. 46 — Sanzioni
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45 è punita con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.2. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 42-bis e 45, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione…
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Art. 39 — Riposi giornalieri della madre
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di…
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Art. 40 — Riposi giornalieri del padre
1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o…
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Art. 41 — Riposi per parti plurimi
1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
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Art. 42 — Riposi e permessi per i figli con handicap grave
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.2. Il diritto a fruire dei permessi di…
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Art. 42 bis — Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una…
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Art. 43 — Trattamento economico e normativo
1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.2. Si applicano le disposizioni di…
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Art. 44 — Trattamento previdenziale
1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.