Categoria: Sezione IV – Disposizioni finali
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Art. 104 — Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.2. L’ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia,…
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Art. 105 — Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
1. L’inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l’interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
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Art. 106 — Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.