Categoria: Sezione III – Repressione delle violazioni
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Art. 95 — Sanzioni penali
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l’ammenda da euro 206 a euro 10.329.
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Art. 96 — Accertamento delle violazioni
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
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Art. 97 — Sospensione dei lavori
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all’articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai…
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Art. 98 — Procedimento penale
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.2. Deve essere in ogni…
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Art. 99 — Esecuzione d’ufficio
1. Qualora il condannato non ottemperi all’ordine o alle prescrizioni di cui all’articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
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Art. 100 — Competenza della Regione
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina , con provvedimento definitivo, sentito l’organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l’esecuzione di modifiche idonee…
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Art. 101 — Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
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Art. 102 — Modalità per l’esecuzione d’ufficio
1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25822 euro.2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l’esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale,…
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Art. 103 — Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche
1. Nelle località di cui all’articolo 61 e in quelle sismiche di cui all’articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e…