Categoria: Sezione II – Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
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Art. 93 — Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
1. Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.2. Alla domanda…
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Art. 94 — Autorizzazione per l’inizio dei lavori
1. Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.2. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.2-bis. Decorso inutilmente il termine per l’adozione…
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Art. 94 bis — Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche…