Categoria: Capo II – Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. (artt. 64-76)
-
Art. 64 — Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un…
-
Art. 65 — Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata (PEC) o portale telematico di riferimento.2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore…
-
Art. 66 — Documenti in cantiere
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.2. Della conservazione e regolare tenuta…
-
Art. 67 — Collaudo statico
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in…
-
Art. 68 — Controlli
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell’articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare sull’osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere…
-
Art. 69 — Accertamenti delle violazioni
1. I funzionari e agenti comunali che accertino l’inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all’articolo 70.
-
Art. 70 — Sospensione dei lavori
1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell’ufficio tecnico regionale non…
-
Art. 71 — Lavori abusivi
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell’articolo 64, commi 2, 3 e 4, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.2. È soggetto alla pena dell’arresto fino ad un anno, o…
-
Art. 72 — Omessa denuncia dei lavori
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall’articolo 65 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.
-
Art. 73 — Responsabilità del direttore dei lavori
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 66 è punito con l’ammenda da 41 a 206 euro.2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell’articolo 65, comma 6.
-
Art. 74 — Responsabilità del collaudatore
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con l’ammenda da 51 a 516 euro.
-
Art. 75 — Mancanza del certificato di collaudo
1. Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.
-
Art. 76 — Comunicazione della sentenza
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell’ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l’imputato.