Categoria: Titolo VIII – Testo unico dell’imposta di registro (TUR)
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Art. 76 — Decadenza dell’azione della finanza
1. L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e),…
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Art. 77 — Decadenza dell’azione del contribuente
1. Il rimborso dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.2. Per…
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Art. 78 — Prescrizione del diritto all’imposta
1. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.