Categoria: Titolo VII – Testo unico dell’imposta di registro (TUR)
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Art. 69 — Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell’imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la…
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Art. 70 — Tardività del pagamento [ABROGATO]
[1. Se l’imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell’imposta stessa.]
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Art. 71 — Insufficiente dichiarazione di valore
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell’articolo 52 la…
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Art. 72 — Occultazione di corrispettivo
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l’importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71.
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Art. 73 — Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio
1. Per l’omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell’articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000.2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell’articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro…
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Art. 74 — Altre infrazioni
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all’ispezione le scritture contabili rilevanti per l’applicazione dell’articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell’articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000.1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste…
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Art. 75 — Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse [ABROGATO]
[1. L’ufficio del registro procede all’applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all’autore della violazione. Se è dovuta anche l’imposta, la sanzione può essere applicata in sede di liquidazione dell’imposta o con apposito avviso.2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della…