Categoria: Titolo VI – Testo unico dell’imposta di registro (TUR)
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Art. 62 — Nullità dei patti contrari alla legge
1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.
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Art. 63 — Comunicazione di atti e notizie
1. I soggetti di cui all’art. 10 e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici del registro le notizie occorrenti ai fini dell’applicazione, dell’imposta. I pubblici ufficiali, di cui all’art. 10, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro…
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Art. 64 — Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso menzionati negli atti stessi.
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Art. 65 — Divieti relativi agli atti non registrati
1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.2. Gli impiegati dell’amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi…
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Art. 66 — Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati
1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta. 2. La disposizione di…
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Art. 67 — Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio giorno per giorno, senza spazi in…
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Art. 68 — Controllo del repertorio
1. Il controllo dei repertori previsti dall’articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica…